Banner MINI bando Over65 B 3

Logo FITET generica 08Recentemente il Governo ha adottato dei Provvedimenti nel DL “Cura Italia” (17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) che riguardano il mondo dello Sport.

L’articolo 96 del DDL prevede un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L’indennità sarà riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.

Le modalità di presentazione delle domande sono al vaglio delle competenti Autorità e saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport.

Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Non appena emanato il decreto, sarà data pubblicazione alle modalità di presentazione delle domande sul sito www.sportesalute.eu.

Ancora non è disponibile alcun modulo di presentazione della domanda o format di autocertificazione: per presentare la domanda, occorrerà attendere le modalità che la società Sport e Salute pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

Inoltre l’articolo 27 fa riferimento all’Indennità per i professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Infatti anche ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

Sarà possibile monitorare fin dal 30 marzo l’avvio di tale procedura collegandosi a https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539.

Tutte le disposizioni sono state rese disponibili dalla Federazione alle proprie Associazioni e Società Sportive nell’Area Extranet.