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Logo FITET generica 08Si rende noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprio decreto assunto in data 1° marzo 2020 in materia di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ha stabilito quanto segue in tema di svolgimento di eventi, manifestazioni e attività sportive fino alla data dell’8 marzo 2020.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento.

  1. Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo')
  • sospensione di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso,anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  1. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona
  • la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;
  • il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

3. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza

-         in tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

 

Per maggiori informazioni si prega di prendere visione del decreto:

 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-1-marzo-2020/14210

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg